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Regolamento (EU) 2164/2019: si aggiornano gli allegati tecnici

Regolamento (EU) 2164/2019: si aggiornano gli allegati tecnici
Nonostante si sia ormai giunti alle fasi cruciali di discussione degli Atti Esecutivi e Delegati del nuovo Reg. (UE) n. 848/2018, la Commissione EU ha pubblicato un nuovo regolamento volto a integrare e perfezionare l’attuale quadro normativo del biologico che rimarrà in vigore fino a fine 2020.

Lo scorso 18 dicembre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il regolamento (CE) n. 2164 del 17 dicembre 2019 che apporta alcune significative modifiche agli allegati tecnici di produzione biologica contenuti nel regolamento (CE) n. 889/2008.

Le modifiche apportate riguardano esclusivamente le liste positive dei prodotti ammessi per la fertilizzazione dei campi, la difesa delle colture e gli additivi e coadiuvanti utilizzati per la produzione di alimenti e i mangimi.

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Di seguito riportiamo le principali novità che incontreremo a partire dal prossimo 7 gennaio 2020, distinte per settore di attività

Concimi, ammendanti e nutrienti

Nell’allegato I del Reg. (CE) n. 889/08 sono stati inseriti: biochar, gusci di molluschi e gusci d’uovo e acidi umici e fulvici. Il gruppo di esperti chiamati a fornire alla Commissione EU consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) li ha ritenuti conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica.

È opportuno segnalare che il biochar è il prodotto della pirolisi ottenuto da un’ampia gamma di materiali organici di origine vegetale; in Italia era già ammesso dal Dlgs. n. 75/2010 come ammendante per l’agricoltura convenzionale. I gusci di molluschi devono essere ottenuti da attività di pesca sostenibile, mentre i gusci d’uovo non possono provenire da allevamenti industriali.

Lo stesso gruppo di esperti EGTOP ha, inoltre, raccomandato di chiarire la definizione di carbonato di calcio figurante nell’ allegato I.

È stato semplicemente aggiunto un “ad esempio” alla precedente definizione che ora risulta essere “Carbonato di calcio, ad esempio: creta, marna, calcare macinato, litotamnio (maerl), creta fosfatica” lasciando spazio ad altre forme analoghe non catalogate purché di origine naturale.

Nonostante la norma europea reciti “Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”, i fabbricanti di fertilizzanti italiani dovranno attendere l’adeguamento dell’allegato 13 del Dlgs. n. 75/2010 e, di conseguenza, del programma d’inserimento on-line.

Ad esempio, tutti i prodotti “con attivatore” a base di acidi umici estratti con idrossido di potassio che oggi sono iscritti nel registro dei fertilizzanti “convenzionali”, si potranno iscrivere nel registro dei “biologici” solo quando tutti gli atti formali saranno compiuti (un anno?).

Prodotti fitosanitari

Il comitato tecnico europeo EGTOP ha ritenuto opportuno inserire nell’allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 le sostanze maltodestrina, perossido di idrogeno, terpeni (eugenolo, geraniolo e timolo), cloruro di sodio e cerevisane.

Le piretrine, purché di origine vegetale,potranno essere ottenute anche da piante diverse dal Chrysanthemum cinerariaefolium.

Mangimi

Nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 889/2008 sono stati introdotti: gomma di guar come additivo per mangimi, l’estratto di castagno come additivo organolettico e la betaina anidra per animali monogastrici e soltanto di origine naturale o biologica. Nello stesso allegato i riferimenti ad alcuni additivi per insilati erano ambigui ed è stato necessario chiarirli per evitare confusione. È stato anche chiarito il riferimento ad alcuni additivi per insilati poiché ritenuto ambiguo e foriero di confusione.

Preparazione alimentari

Nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008 sono ste apportate le seguenti modifiche.

Il glicerolo (E422), già ammesso come additivo per la produzione di estratti vegetali e aromi, potrà essere impiegato anche come agente umidificante nelle capsule di gelatina e nella pellicola di rivestimento delle compresse.

Di nuovo inserimento, invece, è la gomma di tara in polvere (E417) come addensante.

Tra i coadiuvantisono stati introdotti l’(L+) acido lattico e l’idrossido di sodio come ausiliare di fabbricazione per l’estrazione di proteine vegetali, l’estratto di luppolo e l’estratto di colofonia per la produzione di zucchero.

Per la gomma di tara in polvere, le lecitine, il glicerolo, la farina di semi di carrube, la gomma di gellano, la gomma arabica, la gomma di guar e la cera di carnauba, ora è chiaramente richiesto il metodo di produzione biologico.

Per alcune di queste sostanze (es. lecitine, cera di carnauba), fino ad oggi, era richiesto più semplicemente che fossero “ottenute da materie prime biologiche”, requisito che evidentemente non contemplava la completa applicazione del metodo biologico nel processo di produzione.

Affinché gli operatori dispongano di sufficiente tempo per adeguarsi questo requisito si applica a partire dal 1° gennaio 2022.

Vino e altri prodotti dell’industria enologica

Nell’allegato VIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008 non ci sono cambiamenti significativi da segnalare; sono stati semplicemente corretti alcuni riferimenti ai nomi degli additivi allineandoli con le denominazioni previste dalla normativa di settore, vedi Reg. (CE) n. 606/2009.

 

Alessandro Pulga

Bioagricert Srl Unipersonale

Client&Sales Manager

alessandro.pulga@bioagricert.org

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