Il 25 ottobre 2023 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2229 della Commissione che apporta alcune significative modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. Per intenderci stiamo parlando del regolamento che riporta le liste dei prodotti e sostanze ammesse nei diversi settori e attività della produzione biologica.
Di seguito riportiamo le principali novità introdotte da questo nuovo regolamento che entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
Prodotti per la difesa delle colture vegetali
L’idrogenocarbonato di sodio (normalmente impiegato per proteggere le piante da oidio e ticchiolattura), autorizzato fino ad ora esclusivamente come “sostanza di base” (vedi allegato I, punto 1, del regolamento (UE) 2021/1165) ora può essere utilizzato anche nella categoria “sostanze attive a basso rischio”.
Concimi, ammendanti e nutrienti
La attuale voce “Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata” è stata sostituita da “Rifiuti organici compostati o fermentati” per consentire l’utilizzo di altre fonti di rifiuti organici, diverse dai rifiuti domestici per il compostaggio o la fermentazione, nella produzione biologica.
Sono state confermate, però, le medesime condizioni e concentrazioni massime in metalli pesanti.
La Commissione UE, sulla base delle raccomandazioni del comitato tecnico EGTOP, ha deciso inoltre di autorizzare l’uso dei sali di selenio solo in caso di carenza nei terreni utilizzati per l’allevamento e/o il pascolo o per la produzione di colture foraggere».
Come purtroppo già accade per altri prodotti presenti nell’allegato II del Reg. UE 2021/1165, al momento, sarà comunque difficile utilizzare i sali di selenio in Italia perché il loro uso non è stato ancora disciplinato nella produzione non biologica né dal Reg. UE 2019/1009 né dalle disposizioni nazionali (Dlgs 75/2010 s.m.i.).
Prodotti e sostanze autorizzati per l’uso come mangimi o nella produzione di mangimi
Sempre sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP relative ai mangimi e agli alimenti per animali da compagnia la Commissione ha deciso di autorizzare l’uso delle seguenti sostanze:
i) glicole propilenico, olio di alghe e cloruro di calcio utilizzati come materie prime per mangimi;
ii) chelato di ferro e destrano di ferro, chelato di rame, chelati di manganese, chelati di zinco di proteine e lievito al selenio come oligoelementi. I chelati da idrolizzati proteici dovranno essere ottenuti con soia biologica se disponibile.
Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici
Circa utilizzo dell’acido ascorbico (E300), fino ad oggi ammesso senza alcuna limitazione sia nei prodotti vegetali che a base carne, sono state poste condizioni specifiche circa l’uso nei prodotti a base carne e preparazioni di carni. Da ora in poi l’acido ascorbico non potrà essere utilizzato nei prodotti a base carne e preparazioni di carni in cui sono stati già aggiunti il sale o altri additivi ammessi.
L’utilizzo dele lecitine (E322) fino ad oggi ammesse, oltre che sui prodotti vegetale in genere, nei soli prodotti lattiero-caseari ora potranno essere utilizzate in tutti i prodotti di origine animale.
Si ricorda che già da tempo è obbligatorio l’utilizzo di lecitine biologiche.
Oltre ai Tartrati di sodio (E335) e Tartrati di potassio (E336), già presenti nella lista degli additivi ammessi, sono stati aggiunti giustamente anche Tartrati di sodio e potassio (E337). A decorrere dal 1° gennaio 2027 dovranno però essere tutti da produzione biologica.
Il comitato europeo EGTOP, forse con troppo ottimismo, ha ritenuto un periodo di tre anni sufficiente a garantire che i tartrati di origine biologica siano disponibili per tutti gli operatori.
Prodotti per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio
L’EGTOP ha avviato la valutazione delle sostanze per la pulizia e la disinfezione da autorizzare nella produzione biologica. Come ampiamente previsto i tempi di studio ed elaborazione della lista richiederà più tempo di quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.
Si prevede che gli elenchi dei prodotti per la pulizia e la disinfezione non saranno definiti prima del 1° gennaio 2026.
Nel frattempo, continuerà ad applicarsi l’allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione che copre esclusivamente i prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti adibiti alle produzioni animali (inclusa l’acquacoltura e la produzione alghe).
Nessun vincolo pertanto sarà applicato per la pulizia e sanificazione dei normali impianti delle industrie alimentari fino al 1° gennaio 2026.
Per quanto attiene, invece, la lista degli ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati (già riportata nell’allegato V parte B Reg, UE 1165/2021) la data di applicazione rimane invariata al 1° gennaio 2024.