Lo scorso 20 maggio il MiPAAF ha diffuso il testo del DM 229771/22 che aggiorna (e in buona parte conferma) tutte le disposizioni nazionali utili ai fini dell’attuazione della normativa comunitaria in materia di produzioni biologiche, a seguito della recente entrata in applicazione del nuovo Reg. UE n° 848/18.
Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (30 giugno) nella Gazzetta Ufficiale, ossia 1° luglio 2022.
Tra le poche novità contenute nel decreto, una riguarda l’etichettatura dei prodotti.
Il Ministero ha deciso di semplificare la modalità di etichettatura dei prodotti biologici, uniformandola a quanto previsto dalla normativa comunitaria.
Decade la stringa aggiuntiva con i riferimenti all’autorizzazione MiPAAF dell’organismo di controllo e il codice operatore.
E’ opportuno ricordate che l’indicazione del codice operatore in etichetta è stata, fino ad oggi, una peculiarità solo italiana.
Rimane ovviamente l’obbligo di indicare il codice dell’organismo di controllo (IT BIO 007 per Bioagricert) e l’origine UE/non UE/Italia degli ingredienti agricoli che compongono il prodotto come previsto dal regolamento comunitario.
Per questo Bioagricert mette fin da ora a disposizione degli operatori una nuova versione grafica in alta definizione dei bollini (LINK) utili a riportare nelle nuove etichette i riferimenti alla certificazione.
I prodotti biologici già etichettati in conformità al precedente decreto ministeriale 18 luglio 2018 n. 6793 possono essere immessi sul mercato fino all’esaurimento delle scorte.
Lo stesso vale per le etichette già stampate che potranno essere utilizzate anche sulle nuove produzioni fino ad esaurimento.