Il 1° gennaio 2022 entrerà in vigore il nuovo regolamento UE n° 848/2018 relativo alla produzione biologica.
Bioagricert ha già avviato le procedure necessarie per aggiornare il suo certificato di accreditamento EN 17065 e le autorizzazioni rilasciate dall’Autorità Pubblica competente (MiPAAF). Tali procedure si dovranno completare entro la fine del 2021, in modo che a partire dal nuovo anno tutti i nuovi certificati possano essere emessi già con riferimento nuovo regolamento.
Tutte le ispezioni che verranno effettuate a partire dal 01/01/2022 riguarderanno la verifica della conformità ai requisiti previsti dal regolamento UE 848/2018 e dai relativi regolamenti di esecuzione e regolamenti delegati.
I Documenti Giustificativi e i Certificati di Conformità emessi ai sensi del vecchio Reg. CE 834/07 e ancora in vigore rimarranno validi fino a naturale scadenza e, comunque, non oltre il 31/12/2022. Tali documenti potranno essere utilizzati per commercializzare le produzioni biologiche anche ai sensi del nuovo Reg. UE n. 848/18.
Il tutto ovviamente a condizione che, nel frattempo, l’operatore garantisca l’adeguamento e il mantenimento delle condizioni di conformità alla nuova normativa.
Il documento di certificazione per le produzioni biologiche, che è attualmente rappresentato dal “Documento giustificativo” congiuntamente al relativo allegato “Certificato di conformità”, sarà in futuro costituito da un unico documento, denominato “Certificato”, redatto secondo il formato comune europeo riportato nell’allegato VI del nuovo regolamento.
I documenti di certificazione, ancora in vigore, saranno gradualmente sostituiti con il nuovo “Certificato” man mano che procedono le attività di sorveglianza, le ispezioni in campo e/o le verifiche documentali richieste in caso di estensione e rinnovo dei certificati già emessi.
Entro il 31.12.2022 tutti gli operatori dovranno comunque disporre del nuovo certificato.
Il Contratto per il controllo e la certificazione in essere rimane confermato in quanto il riferimento al regolamento CE n° 834/2007 si intende sostituito con il regolamento UE n° 848/2018.
Adempimenti richiesti agli operatori
La transizione al nuovo regolamento richiederà, comunque, a tutti gli operatori un po’ di impegno e attenzione.
Entro l’inizio del nuovo anno tutti gli operatori biologici certificati dovranno rispondere ai seguenti adempimenti, per gli aspetti applicabili alla loro attività.
- Uniformarsi ai requisiti previsti dal regolamento UE n° 848/2018 e dai relativi regolamenti di esecuzione e regolamenti delegati. Nella sezione “News” del nostro sito sono già pubblicate diverse note informative che descrivono le principali novità introdotte dal nuovo regolamento. Nella sezione “Webinar” si possono rivedere i diversi Webinar già tenuti sull’argomento e scaricare le presentazioni dei relatori.
Scarica la guida BAC per navigare nel nuovo quadro normativo (download) - Uniformarsi ai requisiti previsti dalle leggi nazionali di recepimento e applicazione del regolamento UE n° 848/2018. Non è ancora chiaro se entro la fine dell’anno il MiPAAF sarà già in grado di aggiornare i diversi decreti e disposizioni nazionali di recepimento. È prevedibile che, in ogni caso, tutte le disposizioni applicative nazionali che non sono in contrasto con il nuovo regolamento siano riconfermate e/o aggiornate nei primi mesi del nuovo anno.
- Riesaminare la “Dichiarazione di impegno” (M80 per le aziende agricole e M79 per le aziende di preparazione/commercializzazione e importazione) allo scopo di valutare se i documenti già presentati e approvati da Bioagricert (ai fini della conformità ai precedenti Reg. CE 834/2007 e CE 889/2008) descrivono tutte le misure concrete, preventive e precauzionali richieste dal nuovo regolamento UE n° 848/2018 e ai relativi regolamenti di esecuzione e regolamenti. I laboratori e industrie alimentari dovranno riesaminare anche le Ricette di preparazione (M24) al fine di verificare la conformità ai nuovi requisiti imposti dal Reg. UE 848/2018, soprattutto per quanto attiene le nuove liste di attività e coadiuvanti tecnologici e gli “aromi naturali” che dovranno essere sostituiti con “aromi naturali di…”. [Per gli operatori che utilizzano aromi consultare il documento sugli AROMI nelle produzioni biologiche-Reg. UE 848/18]. Nel caso si renda necessario apportare modifiche e integrazioni significative ai documenti già presentati, l’operatore dovrà richiedere al proprio valutatore Bioagricert i moduli necessari e procedere agli aggiornamenti richiesti entro il 31 gennaio 2022. In ogni caso la conformità di tali documenti ai requisiti richiesti dal nuovo regolamento sarà verificata dal nostro tecnico controllore in occasione della prima ispezione utile.
- Adeguare i riferimenti alla normativa per tutte le modalità e strumenti di comunicazione della certificazione (es. etichette, documenti di trasporto, documenti fiscali, materiale informativo e promozionale sia cartaceo che digitale, ecc.). Non ci sarà alcun cambiamento dei riferimenti e codici di controllo per le etichette. A meno di eventuali adeguamenti delle ricette e della lista ingredienti, le etichette già approvate e stampate potranno essere utilizzate anche con il nuovo regolamento. Rimangono inalterati anche i bollini Bioagricert combinati con logo EU scaricabili dal nostro sito web.
Si ricorda che, riguardo l’indicazione dell’origine della materia prima in prossimità del logo europeo, il margine di tolleranza che permette di omettere l’origine di ingredienti presenti in piccoli quantitativi passa dal 2% al 5% della quantità totale.
Nei prossimi giorni proseguirà il confronto con l’Autorità Pubblica competente e non possiamo escludere nuovi aggiornamenti; vi invitiamo pertanto a controllare periodicamente l’area news del nostro sito web.
Il personale Bioagricert è a disposizione per tutti i chiarimenti e approfondimenti necessari.
- Alessandro Pulga, Client&Sales Manager
- Antonio Marcone, Technical Manager Settore Produzione Primaria
- Laura Muratori, Technical Manager Settore Preparazione Alimentare