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Nuovo regolamento Bio 848: inizia il conto alla rovescia!

Scarica la guida BAC per navigare nel nuovo quadro normativo (download)

Con la recente pubblicazione (GUUE L 253 del 16 luglio 2021) del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 possiamo considerare sostanzialmente completato il percorso di migrazione verso la nuova legge europea che andrà a regolare il settore delle produzioni biologiche a partire dal 1° gennaio 2022.

Ora non ci resta che schiacciare il pulsante e partire il conto alla rovescia visto che, a differenza dello scorso anno, non ci sono né i motivi né le condizioni per chiedere un ulteriore rinvio della entrata in applicazione.

Nel frattempo, inevitabilmente, cresce l’ansia degli operatori del settore che si ritrovano – dopo pochi anni dall’entrata a regime del Regolamento (CE) n° 834/07 – a dover affrontare un nuovo “ribaltone” normativo che si sta rivelando più formale che sostanziale. I veri cambiamenti, quelli che intervengono in modo operativo e concreto sull’operatività delle aziende, sono molti meno di quanto ci si immagina mentre sul piano più squisitamente formale, complici le nuove modalità di implementazione delle norme europee, ci troveremo presto costretti ad un gioco ad incastro per trovare un filo logico tra i contenuti, spesso ripetitivi, di decine di regolamenti tra atti delegati, attuativi, di rettifica e integrazione.

Non a caso, ad oggi, ancora prima di partire, sono già stati pubblicati ben 22 regolamenti e soffriamo già la mancanza di una versione consolidata in Eur-Lex.

Per questo, in concomitanza della edizione 2022 della fiera SANA, pubblichiamo questa presentazione (download) che riassume, schematizza la gerarchia e i contenuti dei diversi regolamenti per guidare gli operatori nella navigazione all’interno del complesso quadro normativo che si va delineando, alla ricerca delle informazioni di interesse per lo specifico settore di attività.

Torniamo a questo punto al nuovo Regolamento (UE) n° 2021/1165, pubblicato lo scorso luglio, certamente uno degli atti di esecuzione fondamentali correlati al Regolamento UE n° 848/2018 poiché definisce le liste positive di tutti gli input e sostanze ammesse in agricoltura biologica per i diversi settori di attività: fertilizzanti, fitofarmaci, additivi, coadiuvanti tecnologici, additivi per mangimi, ecc.).

Visto anche il poco tempo a disposizione con questo regolamento la Commissione UE si è mossa all’insegna della continuità limitandosi a perfezionare e aggiornare le liste in vigore fino ad oggi, riportate negli allegati del Regolamento (CE) n° 889/08.

PRODUZIONE VEGETALE

Per quanto attiene i PRODOTTI FITOSANITARI si nota immediatamente un maggior allineamento delle denominazioni e del sistema di classificazione alle altre norme europee di settore. Si parte da una elencazione dettagliata delle specifiche sostanze di base ammesse e delle relative condizioni d’uso (nel Reg. CE n° 889/08 erano raggruppate in una unica voce), delle sostanze attive a basso rischio e microrganismi per poi passare al tradizionale elenco delle sostanze attive ammesse per la produzione dei fitofarmaci utilizzabili nelle colture biologiche.

Tutte le sostanze attive ora sono chiaramente accompagnate dal rispettivo numero CAS (Chemical Abstracts Service) e dal numero identificativo con cui sono riportate negli elenchi del Regolamento di esecuzione (UE) n° 540/2011 e Regolamento (CE) n° 1107/2009.

Relativamente ai FERTILIZZANTI la vera novità di rilievo riguarda i prodotti di origine marina (alghe, molluschi, chitina, ecc.) poiché, alle condizioni già presenti nel Reg. (CE) 889/08, si aggiunge il requisito che derivino da produzioni biologiche o da produzioni sostenibili.

La Commissione ha confermato che, oltre ai fertilizzanti con marchio CE, sono ammessi anche quelli autorizzati a livello nazionale. Importante per l’Italia dove una discreta parte dei fertilizzanti già registrati come «ammessi in agricoltura biologica» rischiano facilmente di non rispondere a pieno alle norme di etichettatura europea.

Una “o” al posto della “e” nel testo dell’articolo 2 dedicato ai fertilizzanti avrebbe reso più chiaro che per numerosi prodotti fertilizzanti di comune impiego è sufficiente la conformità alla normativa nazionale e non anche la conformità alla normativa europea che, peraltro, non si occupa alcuni prodotti organici come la Leonardite.

Il percorso di applicazione del Regolamento (UE) n°848/2018 purtroppo e leggermente disallineato con quello del nuovo regolamento europeo dei fertilizzanti, il Regolamento (UE) n° 1009/2019 che già prevede a partire dal 16 luglio 2022, scadenza naturale di applicazione, una rivisitazione completa delle denominazioni e modalità di etichettatura di tutti i fertilizzanti, compresi molti di quelli ammessi in agricoltura biologica.

È rimasta purtroppo inascoltata la richiesta alla Commissione di far entrare in vigore l’allegato 2 a luglio 2022 (anziché gennaio) per evitare di dover applicare per soli 7 mesi il Reg. (CE) 2003/03, così facendo si poteva impostare la lista positiva direttamente con i criteri del Reg. CE n° 1009/2009 evitando di usare ancora le “denominazioni del tipo” previste dal Regolamento (CE) n° 2003/2003.

Quando arriverà il momento, si rischia di avere una doppia classificazione, molto complessa da gestire, il sistema nazionale di valutazione dei fertilizzanti dovrà essere probabilmente completamente rivisitato e il lavoro di verifica da parte di noi certificatori certamente non sarà facilitato.

È stato, invece, risolto il problema dei prodotti e sottoprodotti di origine animale (es. farina di ossa, farina di carne, cornunghia, farina di sangue, ecc.) che ora possono provenire da sottoprodotti animali di categoria 2 e 3, mentre nelle prime bozze di lavoro del regolamento era prevista una limitazione alla sola categoria 3 (food-grade), ritenuta troppo restrittiva, che avrebbe creato certamente problemi nella gestione degli approvvigionamenti nelle filiere di produzione.

PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Nella lista positiva delle materie prime ammesse per la produzione di mangimi sono state aggiunte le seguenti voci: farina, olio e altre materie prime per mangimi ricavati da pesci o altri animali acquatici; colesterolo; erbe aromatiche; melassa; fitoplancton e zooplancton; specifici composti proteici; spezie. Si rileva, inoltre, un maggior dettaglio nella descrizione dei lieviti.

Per quanto attiene gli additivi per insilati sono stati aggiunti, oltre agli enzimi, l’acido formico, il formiato di sodio, l’acido propionico e il propionato di sodio.

L’astaxantina è stata aggiunta, invece, tra gli additivi organolettici

Nella sezione dedicata agli additivi nutrizionali, per vitamine e provitamine è prevista la preferenza per quelle derivate da prodotti agricoli mantenendo, però, la possibilità di utilizzare quelle di sintesi identiche nel caso non siano disponibili quelle naturali.

È stata aggiunta la Betaina anidra, solo per gli animali monogastrici e sempre preferibilmente ottenuta da prodotti di origine biologica; quando non è disponibile nella versione biologica deve essere comunque di origine naturale.

Tra gli oligoelementi si rileva un maggiore dettaglio nel numero di identificazione, il gruppo nel complesso resta invariato ma si estende ad alcune nuove formule chimiche.

Queste modifiche si aggiungono ad altre più importanti novità riguardanti la zootecnia biologica già previste dal testo base Regolamento (UE) n°848/2018 e altri regolamenti attuativi come l’estensione del campo di applicazione della certificazione a nuove specie precedentemente non coperte come avicoli e cervidi e l’estensione del regime di controllo a settori preliminari della produzione avicola come l’allevamento dei parents e granparents.

PREPARAZIONE ALIMENTARE

La lista degli additivi e coadiuvanti tecnologici ammessi nella produzione biologica è rimasta sostanzialmente invariata.

Per diversi additivi e coadiuvanti (farina di semi di carrube, gomma di guar, gomma arabica, gomma di tara glicerolo, ecc.) dal 2022 diventa inderogabile la produzione con metodo biologico; solo per la Gomma di gellano (E418) – evidentemente ancora non disponibile in quantità sufficiente nella versione bio – tale scadenza è stata rimandata al 1° gennaio 2023.

Tra gli additivi ammessi è stata aggiunta solo la Cellulosa (E460) come per la produzione della gelatina.

La lista dei Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione biologica di vino è stata solo perfezionata per allinearla alla normativa di settore. Unica novità l’introduzione delle Fecce fresche provenienti da altre cantine purché di produzione biologica.

È stata ulteriormente ristretta la lista degli Ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati (entro il 5%). In questo caso è stato lasciato un buon margine di tempo per l’adeguamento delle formulazioni; la nuova lista, infatti, entrerà in vigore solo a partire dal 2024 e nel frattempo rimane in vigore quella attuale (allegato IX, Reg. CE n° 889/08).

È stata inoltre prevista l’introduzione di una lista positiva delle sostanze chimiche ammesse per la pulizia e disinfezione degli impianti di trasformazione ma solo a partire dal 2024 (al momento la lista è prevista ma non è stata ancora definita).

Questa modifica, sebbene ancora lontana, è quella che maggiormente ci preoccupa per le problematiche applicative che potrebbero generarsi.

L’attuale normativa prevede solo delle restrizioni per la pulizia degli impianti destinati alle produzioni animali e degli impianti di mungitura (allegato VII, Reg. CE n° CE 889/08), queste saranno le uniche applicabili fino a tutto il 2023.

Per concludere è doveroso precisare che le principali novità del settore della preparazione alimentare erano già contenute nel testo base del Regolamento UE n° 848/2018.

Un punto fermo destinato a generare sconcerto nei diversi settori delle preparazioni alimentari riguarda l’utilizzo degli aromi che la normativa europea (Reg. CE n° 1334/2008) definisce “aromi naturali”, fino ad oggi ammessi in tutte le forme. In futuro il loro impiego limitato alla sola categoria degli “aromi naturali di …” che include solo gli aromi la cui totalità o almeno il 95% del componente aromatizzante è stato ottenuto dal materiale di base a cui è fatto riferimento.

Un requisito relativamente facile da applicare nella produzione di conserve o succhi di frutta dove è abbastanza comune aggiungere l’aroma naturale di fragola (ottenuto per almeno il 95% da fragola) che potrà avere, invece, un duro impatto sugli operatori che preparano prodotti da forno o prodotti vegan e plant-based. Nella preparazione di questi prodotti è frequente il ricorso ad insaporitori e aromi che pur essendo classificati come “naturali” sono costituiti da un mix di diverse sostanze aromatizzanti senza che una prevalga in modo netto sulle altre.

A complicare le cose si aggiunge anche il fatto che gli estratti di lievito, legalmente classificabili come “preparazioni aromatiche” con gusto “simil-carne” e idonei al vegan, non possono essere classificati “aromi naturali di…” poiché il gusto del materiale di base non è riconoscibile.

Un’altra importante novità riguarda l’indicazione dell’origine della materia prima in prossimità del logo europeo. Ai fini della succitata indicazione potranno essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 5 % della quantità totale, in termini di peso, di materie prime di origine agricola. Fino ad oggi tale limite era fissato al 2%.

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