Il 1° Febbraio entra in vigore il Regolamento di Esecuzione (UE) n° 1981 della Commissione del 13 dicembre 2018 (LINK) che rinnova l’approvazione delle sostanze attive composti di rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009.
La Commissione Europea, accogliendo il parere della Commissione Paff (Plants, Animals, Food and Feed), ha deciso di rinnovare l’autorizzazione all’impiego dei prodotti antiparassitari a base di rame esclusivamente per gli impieghi che comportano un’applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell’arco di 7 anni.
Gli Stati membri possono decidere di fissare un valore massimo di applicazione annuo non superiore a 4 kg/ha di rame.
In pratica il limite massimo per l’impiego del rame (per tutti gli agricoltori, non solo quelli biologici) passa dai 6 kg/ettaro/anno a 28 kg in 7 anni (mediamente 4 kg/ettaro/anno) consentendo un meccanismo di flessibilità a seconda dell’andamento stagionale per cui un agricoltore può ridurre un anno la dose ad ettaro ed aumentarla in quello successivo purché nei 7 anni non superi il quantitativo massimo dei 28 kg.
Il rame è uno dei fungicidi più utilizzati in agricoltura, in particolare per le produzioni biologiche, ma è spesso sotto attacco per i rischi ambientali, trattandosi di un elemento poco mobile che tende ad accumularsi negli strati superficiali dei suoli.
Per questo le norme europee in materia di produzioni biologiche, in particolare il Reg. CE 889/2008, già da molti anni prevedono un limite massimo 6 kg di rame per ettaro l’anno. Per le colture perenni, in deroga a quanto sopra, gli Stati membri possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell’arco dei cinque anni costituiti dall’anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg (=30 Kg per ettaro l’anno).
Contando sul fatto che il MiPAAFT eviti di stabilire il limite massimo dei 4 kg/ettaro/anno, significa che gli agricoltori biologici ora dovranno rispettare il limite di 6 Kg ettaro l’anno (fino a sforarlo nel rispetto delle disposizioni applicative regionali) a condizione di non superare i 28 Kg ettaro nel settennio, così come previsto dalla legge generale valida per tutti gli agricoltori.
I nuovi limiti imposti dalla Commissione Europea penalizzeranno soprattutto i produttori biologici che non spesso non dispongono di validi prodotti alternativi. Si rischia, inoltre, di incentivare un fenomeno già diffuso: l’uso di fertilizzanti a base rameica ad alto dosaggio come succedanei dei prodotti per la difesa.
Si ricorda che, in base al DM n.15692 che definisce le misure applicate a seguito di non conformità nel biologico, il “superamento dei limiti consentiti nell’utilizzo del rame per la difesa delle colture” costituisce inosservanza punita dall’Organismo di Controllo con il provvedimento di “Diffida” (casistica D1.07).
Da oggi il superamento del nuovo limite di 28 Kg ettaro l’anno – al termine dei sette anni – può diventare motivo di sanzioni ben più gravi emesse dalle autorità pubbliche nei casi di mancato rispetto delle norme di impiego dei prodotti fitosanitari.
Sebbene qualcuno teorizzi il prevalere della disciplina specialistica (normativa del biologico) rispetto a quella generale, il rischio di incappare in pesanti sanzioni diventa rilevante.
Rimane poi il problema più grave: i composti di rame continuano ad essere considerate dalla Commissione EU delle sostanze candidate alla sostituzione a norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Questo significa che con tutta probabilità sanno banditi al termine del prossimo settennio. Diventa vitale, pertanto, la ricerca alternative efficaci per tutte le tipologie di prodotti biologici.