Un recente decreto MASAF ha introdotto importanti novità nella normativa sui corroboranti
Lo scorso 2 luglio, il M.A.S.A.F. con la nota protocollo N.0242742 del 30/05/2024 dal titolo “Istituzione della Commissione tecnico-consultiva corroboranti”, ha nei fatti emesso un D.M. che abroga il precedente del 10 marzo 2020, n. 2587 e rivede alcune procedure relative ai corroboranti.
Il D.M. introduce alcune importanti novità in merito all’etichettatura dei corroboranti e le procedure di autorizzazione ai fini della loro immissione in commercio.
Fino ad oggi siamo stati abituati a considerare i corroboranti come prodotti specificatamente dedicati all’agricoltura biologica.
I corroboranti sono una particolare categoria di mezzi tecnici per l’agricoltura istituita con Decreto del Presidente della Repubblica n° 290/2001 (modificato poi con D.P.M. del 28.02. 2012) proprio al fine di semplificare le procedure di registrazione ed immissione in commercio di sostanze di origine naturale, diverse dai fertilizzanti, che migliorano la resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi e proteggono le piante da danni non provocati da parassiti.
Si ricorda che grazie ai corroboranti è stato dato un inquadramento normativo anche a tutti i preparati biodinamici.
Il nuovo Decreto, invece, istituisce due distinte categorie di prodotti corroboranti: quelli utilizzabili da utilizzare in agricoltura biologica e biodinamica e quelli da utilizzare esclusivamente per l’agricoltura convenzionale.
In relazione alla tipologia di corroborante cambia anche l’ufficio ministeriale a cui presentare istanza di approvazione, modifica o riesame del prodotto corroborante.
Per i primi, quelli destinati all’agricoltura biologica e biodinamica, la competenza spetta alla solita Direzione generale per la promozione della qualità agro alimentare, Ufficio agricoltura biologica mentre per i corroboranti “ad uso convenzionale” la responsabilità è attribuita alla Direzione generale dello sviluppo rurale – Ufficio servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali.
Il DM conferma i requisiti di etichettatura già previsti.
La denominazione commerciale deve ricondurre in modo immediato al corroborante.
Sono vietati i nomi di fantasia che possano indurre l’utilizzatore a fraintendimenti circa a natura, le caratteristiche, contenuti e funzioni del prodotto.
La denominazione deve corrispondere o richiamare in modo evidente il corroborante approvato.
Il decreto prevede esplicitamente che, in intestazione, l’etichetta deve riportare con carattere MAIUSCOLO la classificazione del mezzo tecnico, cioè, “CORROBORANTE – Potenziatore delle difese delle piante”.
Nel caso di prodotti provenienti dall’estero, l’istanza di autorizzazione deve essere presentata da un rappresentante nazionale delegato.
Una importante novità, invece, è rappresentata all’obbligo di indicare in carattere MAIUSCOLO la frase “PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA” oppure “NON PUO’ ESSERE UTILIZZATO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA”.
Come conseguenza della creazione delle due categorie di prodotti anche la banca dati SIAN, dove saranno pubblicati tutti i corroboranti autorizzati, prevederà due distinte sezioni – una per l’uso biologico e una per l’uso convenzionale – così come già avviene per i fertilizzanti.
L’agricoltore biologico non potrà quindi più accontentarsi della denominazione “corroborante”; prima di acquistare un prodotto corroborante dovrà controllare bene se lo stesso è autorizzato per l’uso in agricoltura biologica. Potrebbe non essere così!
Ai fini dell’inserimento nella banca dati del SIAN dei formulati commerciali già immessi sul mercato in base alle vecchie regole, entro 12 mesi dell’entrata in vigore del nuovo decreto, le ditte produttrici o comunque responsabili dell’immissione in commercio, dovranno confermare le caratteristiche degli stessi e aggiornare l’etichetta del prodotto con le nuove indicazioni obbligatorie.
Nel frattempo, con un nuovo D.M. MASAF n° 363996 del 9 agosto 2024, è stato inserito il primo corroborante utilizzabile solo in agricoltura convenzionale.
Si tratta di un olio di semi di girasole estratto con vari additivi e veicolanti che si usa in post-raccolta (ad esempio sui tuberi di patata) tramite termo-nebulizzazione.
Tra gli additivi e i veicolanti utilizzati, oltre a sostanze di origine naturale come Etanolo (Alcool Etilico) e Glicerolo vegetale (E422), sono da annoverare anche sostanze di sintesi piuttosto “forti” tipicamente vietate in biologico come PEG (E1521) e Butilated hydroxytoluene (E321).
Cliccando qui potete scaricare la lista PRODOTTI CORROBORANTI, POTENZIATORI DELLE DIFESE NATURALI DEI VEGETALI previsti fino ad oggi dal D.M. 229771 del 20 maggio 2022, TUTTI AMMESSI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA (per il momento). Nella lista compare anche l’olio di girasole (insieme ad altri olii vegetali alimentari) senza i coadiuvanti di sintesi utilizzati per la nuova versione ad uso convenzionale.
Ricordo a tutti che Bioagricert, tramite un programma di controllo e certificazione dedicato, già da diversi anni, verifica ed attesta l’idoneità di mezzi tecnici quali “adatti all’uso in agricoltura biologica”. Il giudizio viene espresso in relazione alla conformità ai principali standard legali (Bio EU, NOP e JAS) in base a quanto richiesto dal soggetto che richiede la certificazione.
Il giudizio finale di conformità e le certificazioni rilasciate sono pubblicate sul nostro web.
Tutti gli operatori, tecnici e ispettori possono, quindi, consultare il REGISTRO DEI MEZZI TECNICI (inputs) certificati e valutati BAC come utile guida per la scelta dei prodotti da utilizzare.
Una volta ottenuta la certificazione il produttore/venditore di mezzi tecnici può riportare l’esito di tale valutazione sul prodotto tramite l’apposizione del logo “Bioagricert Input” nelle etichette, schede tecniche, brochure e altro materiale di comunicazione.
Alessandro Pulga
Sales&Client Manager