A giugno del 2018 abbiamo lanciato l’allarme circa una imprevista stretta nelle regole di impiego di lieviti convenzionali (vedi news) che avrebbe certamente messo in gravi difficoltà le aziende agroalimentari biologiche vista la perdurante indisponibilità sul mercato di una gamma sufficientemente ampia di lieviti biologici.
Bioagricert e AssoCertBio, l’associazione che riunisce buona parte degli Organismi di Controllo, si presero l’impegno di sollecitare il MiPAAFT e Ifoam EU al fine di verificare la posizione degli altri Paesi Membri e le possibilità di modificare la nuova interpretazione della normativa che contraddiceva palesemente il primo parere espresso, pochi anni prima, dalla stessa Commissione.
L’intervento è andato a buon fine visto che la Commissione EU con una terza nota del 10 ottobre 2019 è tornata nuovamente sui sui passi confermando che l’utilizzo di lievito convenzionale è autorizzato a priori (ad accezione del settore vitivinicolo) senza la necessità di dimostrare l’indisponibilità della forma biologica o di una autorizzazione provvisoria da richiedere all’Autorità Competente dello stato membro; una procedura lunga e farraginosa, complessa da gestire per i piccoli fornai e laboratori artigiani.
L’incidenza del lievito convenzionale sul prodotto finale deve essere inferiore al 5%, così come accade per gli altri ingredienti di origine agricola ammessi nella versione convenzionale (Rif. Reg. CE 889/08, allegato IX), pena il divieto di impiego del logo bio comunitario e dei riferimenti al biologico nella denominazione del prodotto.
Per quanto attiene, invece, l’utilizzo dei lieviti nel vino rimane invariato l’obbligo per le cantine di verificare preventivamente la disponibilità dei lieviti e altri coadiuvanti per uso enologico contrassegnati da asterisco di cui all’allegato VIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008 ottenuti con metodo biologico o con materie prime biologiche seguendo procedura descritta nell’allegato del Decreto MIPAAFT del 8 maggio 2018.
ATTENZIONE!
Non è da escludere che a partire dal 1 gennaio 2021, con l’entrata in vigore del nuovo Reg. n° CE 848/2018, la Commissione non decida che siano maturi i tempi per l’introduzione dell’obbligo di impiego di lievito biologico (visto che le regole per la produzione biologica sono definite da anni); pertanto le aziende interessate a questo problema è opportuno che insistano nel richiedere ai loro fornitori la disponibilità di lievito biologico in modo da sensibilizzare le aziende produttrici ad avviare e/o ampliare la gamma di lieviti biologici e la relativa rete distributiva.