È stato pubblicato il 9 settembre (GU 224 – anno 161) il Decreto Ministeriale che modifica il DM 309/2011 “Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica”.
Il nuovo Decreto introducendo specifiche soglie di de-certificazione da applicare in caso di rilevazione di acido fosfonico, conferma l’approccio italiano alla problematica residui che non trova riscontro in buona parte degli altri Paesi Membri.
Anche le linee guida BNN e EOCC seguite da buona parte degli organismi di controllo europei ed internazionali fissano semplicemente delle soglie di avvio delle indagini e non delle soglie di de-certificazione (acido fosforoso ≥ 0,05 mg/Kg per BNN e ≥ 0,2 mg/Kg per EOCC).
Il nuovo Decreto prevede un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2022, nel corso del quale si applicano i seguenti limiti:
Acido fosfonico ≥ 1 mg/Kg per le colture arboree
Acido fosfonico ≥ 0,5 mg/Kg per le colture erbacee
Gli stessi limiti si applicano anche ai prodotti trasformati derivanti da tali colture con la sola esclusione dei casi conclamati di falso positivo (per i quali non risultano al momento fonti ufficiali).
Nel caso dei prodotti trasformati si tiene in dovuto conto del fattore di concentrazione e, quindi, delle variazioni del tenore di residui di acido fosfonico determinate dalle operazioni di trasformazione e miscelazione.
In caso di rilevazione di acido etil-fosfonico – il metabolita che normalmente è direttamente derivato dal fosetil-alluminio – continua ad applicarsi il limite di 0,01 mg/kg. Lo stesso limite già previsto dal D.M. 309/2011 per tutti gli altri principi attivi non ammessi.
Per i prodotti biologici vitivinicoli trasformati, fino al 31 dicembre 2022, il decreto permette di applicare il limite di 0,05 mg/kg anche in caso di rilevazione l’acido-etilfosfonico tenuto conto della possibile trasformazione dell’acido fosfonico in etil-fosfonico a causa della presenza di etanolo nei trasformati enologici.
Nel caso di prodotti composti non esclusivamente da prodotti biologici (che, quindi, contengono anche ingredienti convenzionali ammessi), è necessario tenere presente i limiti massimi residuali relativi alla frazione di prodotti non biologici.
Scaduto il periodo transitorio, a partire dal 1° gennaio 2023, la soglia di de-certificazione da applicare indistintamente per tutti i casi sopraindicati diventa pari a:
Acido fosfonico ≥ 0,05 mg/Kg
In sintesi, il DM introduce delle soglie di de-certificazione obbligatoria, intese come “soglie numeriche” al di sopra delle quali il lotto di prodotto risultato contaminato non può essere in nessun caso commercializzato con la certificazione di produzione biologica (anche in caso di presenza accidentale non attribuibile all’uso da parte dell’operatore).
È doveroso precisare che, anche per in tutti gli altri casi di esito positivo alle analisi per l’acido fosforoso, il nuovo decreto non esime gli Organismo di Controllo dall’obbligo di avviare l’indagine per accertare l’effettiva accidentalità e confermare la corretta applicazione del metodo biologico.
L’applicazione del nuovo decreto avrà certamente un importante impatto sugli operatori italiani, tenuto conto del fatto che in buona parte degli altri Paesi Membri non sono fissate delle soglie di de-certificazione di legge e, in particolare nei casi di rilievo di acido fosforoso, è previsto esclusivamente lo svolgimento di indagini volte all’accertamento della corretta applicazione del metodo biologico.
Il Responsabile Attività di Controllo
Alessandro Pulga