DM Import: il Ministero torna su suoi passi e fissa nuove regole per i prelievi dei prodotti biologici importati da Paesi terzi.
Tramite il sito SINAB, lo scorso venerdì 21 maggio, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha finalmente reso noto il testo del D.M. 221907 del 13 maggio 2021, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che abroga e sostituisce interamente il precedente D.M. 91718 del 18 febbraio 2021, recante disposizioni in materia di importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi.
Dopo poco più di un mese di applicazione il Ministero è dovuto tornare sui suoi passi fino ad eliminare completamente la tabella, contenuta nell’allegato II, che proponeva rigidi criteri di valutazione del rischio finalizzati al campionamento obbligatorio delle partite importate.
Sebbene il provvedimento fosse nato con il giusto obiettivo di potenziare e uniformare i controlli in ingresso delle merci biologiche provenienti da Paesi extra EU, gli adempimenti e i prelievi obbligatori introdotti unilateralmente dall’Italia, oltre a generare accese proteste da parte di alcune ambasciate dei Paesi Terzi (es. Tunisia, Perù, Brasile, Equador, ecc.) che si sono visti improvvisamente iscritti in una sorta di black-list, rischiavano di mettere in discussione le regole comuni e i principi di libero scambio e corretta concorrenza tra gli operatori dei diversi Paesi Membri.
L’inevitabile allungamento dei tempi di sosta del prodotto nei magazzini in attesa dei funzionari esterni preposti al prelievo e, in seguito, degli esiti delle analisi, oltre ad aumentare i costi di gestione logistica del prodotto, metteva a serio la competitività dei nostri importatori.
L’attività di importazione da Paesi terzi di prodotti biologici, peraltro, già da diversi anni, è giustamente soggetta alle attenzioni dalla stessa Commissione EU che, sulla base dell’esito dei controlli import degli anni precedenti, definisce delle linee guida comuni per i controlli rinforzati a carico di talune merci e Paesi di origine (Cina, Russia, Ucraina, Moldova e Kazakistan). Tutti gli Stati Membri devono attenersi a queste linee guida e disposizioni comuni al fine di garantire adeguati controlli di conformità sui prodotti biologici importati da Paesi Terzi che poi vengono immessi in libera circolazione sul mercato comunitario.
Per adempiere ai requisiti della normativa comunitaria, gli importatori italiani già svolgono autonomamente (ma con tempistiche molto veloci e confacenti con le esigenze commerciali) un rilevante numero di analisi in autocontrollo commissionate a laboratori accreditati e designati allo scopo dallo stesso MiPAAF. Un’attività di controllo, i cui esiti sono peraltro verificabili in qualsiasi momento dai rispettivi organismi di controllo, oltre che dalle autorità pubbliche preposte.
Di seguito riportiamo un promemoria con i principali elementi e adempimenti richiesti agli importatori a seguito dei nuovi decreti.
Utilizzo di TRACES
- Gli importatori, i primi destinatari e gli Organismi di controllo, per la gestione di propria competenza del Certificato di Ispezione (COI), utilizzano il sistema informativo veterinario integrato TRACES – Trade Control and Expert System, istituito con decisione n. 2003/24/CE della Commissione. A tal fine è necessaria la preventiva validazione delle utenze da parte del MiPAAF, ai sensi dell’art. 13 del Reg. (CE) n. 1235/2008, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1842.
- Gli importatori, i primi destinatari e gli Organismi di controllo trasmettono la richiesta di validazione delle rispettive utenze TRACES all’indirizzo di posta elettronica: pqa5.notifica@politicheagricole.it
Comunicazioni preventive di arrivo merce
- Gli importatori trasmettono al Ministero una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema Informatico Biologico (SIB) entro sette giorni antecedenti l’arrivo di ogni partita al punto di ingresso doganale.
- Le eventuali modifiche alle comunicazioni di cui al comma precedente, devono essere trasmesse dagli importatori entro 24 ore antecedenti la data di arrivo prevista.
- L’importatore, ove richiesto dalle Autorità competenti o dal proprio Organismo di controllo, ha l’obbligo di fornire ogni eventuale integrazione alle comunicazioni.
Controlli presso gli importatori
- Gli Organismi di controllo verificano che le comunicazioni di importazione (COI) contengano elementi idonei a consentire che l’importazione avvenga in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 1235/2008, ed accertano la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell’importatore al fine di verificarne la corrispondenza con le partite importate, nonché la relativa tracciabilità.
- Gli Organismi di controllo assicurano, per ogni importatore controllato, una frequenza dei controlli basata su una specifica valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica tenendo conto delle quantità dei prodotti importati, dei risultati dei precedenti controlli, del rischio di scambio di prodotti, nonché di qualsiasi altra informazione relativa al sospetto di non conformità del prodotto biologico importato. I criteri di definizione della classe di rischio e attribuzione del numero di ispezione contenuti nell’ALLEGATO I rimangono del tutto invariati rispetto alla precedente versione. Si parte da un controllo obbligatorio annuale per gli importatori a BASSO rischio, due controlli l’anno per gli operatori a MEDIO rischio, fino ad arrivare a minimo tre controlli per gli importatori ad ALTO rischio.
Campionamento obbligatorio delle partite importate
- Sono campionate ed analizzate per la ricerca di residui di OGM e di prodotti e sostanze non ammesse nella produzione biologica tutte le partite di prodotti biologici provenienti dai Paesi Terzi ed appartenenti alle categorie indicate annualmente nelle linee guida della Commissione Europea sui controlli addizionali per i prodotti biologici importati.
- Per ogni importatore “attivo” è effettuato il campionamento e l’analisi, per ricerca di residui di OGM e prodotti e sostanze non ammesse nella produzione biologica, di almeno una partita di prodotto importato nel corso dell’anno. Questo punto costituisce l’unica vera novità introdotta da quest’ultimo decreto che ha sostanzialmente abrogato la precedente tabella dei criteri di valutazione del rischio che imponeva prelievi sistematici per alcune tipologie produttive e Paesi di origine ritenuti problematici
Alessandro Pulga
Client&Sales Manager
Laura Muratori
Technical Manager
Settore Trasformazione-Import Paesi Terzi